N. 248 PRESIDENZA
OGGETTO:
REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INSEDIAMENTI DELLE MINORANZE ZINGARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO.
Onorevole Consiglio,
gli zingari rappresentano un fenomeno etnico di grande importanza ed anche un problema sociale.
Da più di duecento anni, per mezzo di studi linguistici si è riusciti a delimitare la zona di provenienza dei gruppi Rom e Sinti (gli zingari) ad uno spazio compreso fra l'India del Nord-Ovest e la Persia. Da quella terra partirono intorno al VII ed VIII secolo d.C. in diversi gruppi.
Nei secoli nel lungo viaggio verso Nord attraversarono Persia ed Armenia, Anatolia e Grecia. Giunsero poi in Serbia e nei principati rumeni della Moldavia e della Valacchia.
In Italia, come nella gran parte del resto d'Europa, giunsero nel XV secolo.
Si distinguono in due grandi gruppi, i Rom e i Sinti, suddivisi a loro volta in sottogruppi a seconda delle regioni cui maggiormente fanno riferimento.
L'incontro della cultura zingara con le culture stanziali ha nel tempo dato luogo a fenomeni conflittuali, talvolta violenti ed a persecuzioni anche razziali.
Oggigiorno, nella nostra città, gli zingari vivono in situazioni spesso precarie e disagiate dal punto di vista sociale ed igienico, ben distinti secondo le comunità di origine, ormai stanziali, in fragile rapporto di convivenza con la popolazione circostante.
Trattasi di circa 1400 soggetti con una elevata percentuale di minori (oltre il 50% sono al di sotto dei 14 anni), con una quasi inesistente scolarizzazione (il 75% non ha neppure la licenza elementare), con un tasso di morbilità e mortalità da terzo mondo (la speranza di vita è estremamente ridotta: solo il 5,6% supera i 50 anni).
Circa 900 sono cittadini italiani per lo più residenti in città ormai da molti anni; non praticano più nomadismo ma hanno fatto una scelta di stanzialità iniziando un percorso di integrazione sociale (scolarizzazione dei figli, inizio di attività lavorativa, iscrizione alla USSL ecc.).
Gli altri 500 circa sono cittadini stranieri di più recente immigrazione.
Il numero complessivo degli zingari presenti in città è, negli ultimi anni, andato costantemente a diminuire.
Per tale motivo non ci si trova di fronte ad un fenomeno incontrollabile ed ingestibile ma, al contrario, si prospetta la necessità di soluzioni abitative e di integrazione sociale per un numero limitato di nuclei familiari.
Già a decorrere dall'anno 1986, ben prima della Legge Regionale 22.12.89 n. 77, che ne ha successivamente previsto il finanziamento, l'Amministrazione Comunale aveva affrontato la problematica abitativa predisponendo aree attrezzate a sosta per gli zingari al fine di avviare, da un lato un generale riordino della presenza di tali etnie in città, dall'altro un progetto di intervento sociale ed educativo più programmabile e tempestivo.
Vi sono pertanto ora già 4 campi sosta funzionanti con sedi in via Martirano (zona 18), via Idro (zona 10), via Negrotto (zona 20), via Bonfadini (zona 4).
Accanto alla necessità di individuare ed attrezzare apposite aree, in parte quindi già realizzate, sorge il problema di regolamentarne la gestione attraverso una serie di norme che mirino al rispetto del bisogno abitativo degli zingari e che nel contempo avviino momenti di scambio e civile convivenza con la realtà circostante.
Fondamento normativo di tale progetto è l'art. 22 del D.P.R. 24.8.1977 n. 616 secondo cui: "le funzioni amministrative relative alla materia beneficenza pubblica concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale".
Inoltre la Legge Regionale 7.1.86 n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia" ha ampliato l'ambito degli interventi da parte dell'Ente Locale, come previsto dall'art. 9 di detta Legge che così recita: "Fruiscono delle prestazioni del sistema socio assistenziale, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo art. 10 e considerate le condizioni, i requisiti e le priorità di cui al successivo art. 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e delle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal V comma del successivo art. 59:
a) cittadini residenti nei Comuni della Lombardia;
b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Lombardia;
c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;
d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o Stato di appartenenza.
La Legge Regionale 22.12.89 n. 77 prevede l'erogazione di contributi ad Enti pubblici e privati ai fini della realizzazione e/o ristrutturazione di campi sosta individuando nella possibilità di sosta continuativa all'interno di un'area attrezzata la condizione necessaria per l'attuazione di interventi socio assistenziali che favoriscano una positiva integrazione sociale.
A fronte di tali normative si evidenzia la specifica competenza del Settore Servizi Sociali a cui spetta il compito di particolari interventi sociali sui soggetti più deboli.
I sottoscritti Consiglieri comunali, sentiti il Settore Servizi Sociali, il Settore Decentramento, i Consigli di Zona che già hanno sul proprio territorio un campo sosta per zingari, il Comando di Polizia Municipale, l'Avvocatura Comunale ed il Settore Educazione sono giunti a definire l'allegata bozza di regolamento che forma parte integrante della presente deliberazione.
Il regolamento è costituito da 18 articoli che disciplinano l'assegnazione, l'individuazione delle aree e i requisiti dei campi, le norme di comportamento, le competenze ed i compiti dei diversi Settori dell'Amministrazione Comunale.
Ad esemplificazione di quanto sopra e per meglio identificarne gli obiettivi, si ritiene opportuno sintetizzare gli articoli più rappresentativi del regolamento stesso.
Lart. 2 demanda allAmministrazione comunale, sentiti i Consigli di Zona interessati, lindividuazione di apposite aree da destinare ad insediamenti di zingari.
La gestione dei campi nelle aree così individuate è affidata al Consiglio di Zona.
Gli artt. 3, 4 e 5 disciplinano l'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione delle piazzuole ed è prevista, tra l'altro, la suddetta decadenza qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 22 della L.R. n. 91 del 1983 e successive modificazioni e ciò in analogia a quanto previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica.
L'art. 16 prevede il pagamento di tariffe per la sosta all'interno dei campi nonché la manutenzione delle attrezzature ed il pagamento dei consumi di acqua e luce da parte dellassegnatario di piazzuola.
Vengono poi (art. 13) precisati i compiti del coordinatore di campo e delle zone di decentramento (art.15).
Gli artt. 16 e 17 prevedono la costituzione, rispettivamente, di una commissione zonale che assolverà a compiti gestionali ed una commissione cittadina con funzioni di coordinamento e di monitoraggio del fenomeno su tutto il territorio comunale.
In particolare la commissione cittadina che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato curerà le linee operative generali relative agli insediamenti delle minoranze zingare presenti sul territorio cittadino elaborando proposte e progetti finalizzati ad una positiva integrazione delle medesime.
Tutto ciò premesso si presenta all'approvazione la seguente
P R O P O S T A
Il Consiglio Comunale
- visti gli artt. 5, 9, 32 e 53 della legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli artt. 9, 69, 74 della L.R. 7/1/86 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la L.R. 22.12.89 n. 77;
- visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Milano;
- vista lintrostesa relazione
D E L I B E R A
- di approvare l'allegato Regolamento per gli insediamenti delle minoranze zingare sul territorio del Comune di Milano che è parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che sono stati acquisiti i pareri dei Consigli di Zona come previsto dagli artt. 7 e 49 del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione, pareri dei quali si riferisce in modo dettagliato in relazione;
- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa e non ha riflessi contabili;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142, il Direttore del Settore Servizi Sociali, il Direttore del Settore Decentramento e il Ragioniere Generale hanno espresso i pareri di rispettiva competenza che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti;
- di dare atto altresì che il Segretario Generale ha espresso il parere di legittimità allegato alla presente deliberazione.
ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA
SETT. PRESIDENZA
PROT. GEN. 3249.450/98 - N. REG. DEL. 124/98
CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA INIZIATA IL 14.12.1998 E TERMINATA IL 15.12.1998
I CONVOCAZIONE
- OGGETTO -
Regolamento relativo agli insediamenti delle minoranze zingare sul territorio del Comune di Milano.
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PRESIEDE MASSIMO DE CAROLIS PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SONO PRESENTI:
IL SINDACO GABRIELE ALBERTINI
CONSIGLIERI N. 36
CALAMIDA, CARCANO, CICCIO', DE BIASI, DE CAROLIS, DELLA FRERA, FIANO, FUMAGALLI, GALLERA, GAY, GAVAZZI, GILARDELLI, GIUDICE, LUCINI, LUZZI, MAIOLO, MANCA, MARICOS, MARRA, MASCARETTI, MAULLU, MOLINARO, MOLTENI, MONTRONE, OCCHI, PAGLIARINI, PARLANTI, PROSPERINI, RIZZI, RIZZO, RONCHI, SANTOMAURO, STERPA, TENCONI, TRISCARI, TRONCONI.
SONO ASSENTI N. 24 CONSIGLIERI:
BASSANINI, BERLUSCONI, BERNARDELLI, BRANDIRALI, CAPUTO, CUSUMANO, DE NICOLA, DE PASQUALE, DI MARTINO, DRAGHI, FERRARA, FORMENTINI, GIAMMARIO, GIOBBI MARTINI, GRIGILLO, IRIONDO, MASSARI, MATTIOLI, PENNISI, PREDOLIN, RICCI, TINELLI, VAGLIATI, VISCONTI DI MODRONE.
A' SENSI DELL'ART. 35 COMMA III DELLO STATUTO SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
DE CORATO, VERRO, ZAMPAGLIONE, PORTA, GAMBA, SCALPELLI, GOGGI, COLLI, TESTORI, MARTELLA, MAGRI.
PARTECIPA IL VICESEGRETARIO GENERALE MAURIZIO LUNGHI
SCRUTATORI I CONSIGLIERI:
GIUDICE, MARICOS, MASCARETTI.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Iscrizione o.d.g.: n. 248.
Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.
(Si procede con l'illustrazione da parte del consigliere Maiolo, con il dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto che ha visto l'approvazione di un ordine del giorno e con l'esame e la votazione di 13 emendamenti, uno dei quali risulta assorbito, 9 respinti e 3 approvati e qui allegati da sub 1) a sub 3).).
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(Durante l'esame e la votazione degli emendamenti il numero dei Consiglieri presenti in aula ha subìto diverse variazioni.
Hanno partecipato il Segretario Generale dr. Giuseppe Albanese e il Vicesegretario Generale avv. Maurizio Lunghi.
Ultimati l'esame e la votazione degli emendamenti, risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri in numero di 42:
Brandirali, Calamida, Caputo, Carcano, Cicciò, De Biasi, De Carolis, De Nicola, De Pasquale, Della Frera, Draghi, Ferrara, Fumagalli, Gallera, Gavazzi, Giammario, Giobbi, Giudice, Grigillo, Lucini, Luzzi, Maiolo, Manca, Maricos, Marra, Mascaretti, Massari, Maullu, Molinaro, Molteni, Occhi, Parlanti, Pennisi, Predolin, Prosperini, Ricci, Rizzi, Ronchi, Santomauro, Tenconi, Tinelli, Visconti di Modrone.
Sono altresì presenti in aula gli assessori De Corato, Verro, Manzin, Goggi, Colli).
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto nel testo, che si allega sotto la lettera B), risultante dagli emendamenti approvati.
Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:
Presenti n. 42
Astenuti n. 5 (Caputo, De Nicola, Cicciò, Prosperini, Visconti Di Modrone)
Votanti n. 37
Voti favorevoli n. 33
Voti contrari n. 4
Il Presidente ne fa la proclamazione.
(Si allegano, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modificazioni, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Direttore del Settore Servizi Sociali e dal Ragionere Generale sugli emendamenti approvati.)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Massimo De Carolis
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aldo Brandirali
Gian Franco Lucini
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Albanese
IL VICESEGRETARIO GENERALE
Maurizio Lunghi
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