La sentenza sulla Gronda Nord - sintesi

Milano, 9 ottobre 2003

STOP ALLA GRONDA NORD
NON E' UNA STRADA INTERQUARTIERE
BISOGNA FARE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
I LAVORI NON POSSONO INIZIARE
GLI ESPROPRI SONO SOSPESI

L'APPARTENENZA ALLA COMUNITA' EUROPEA NON E' UN SEMPLICE PRINCIPIO

I CITTADINI HANNO DIRITTO DI RICORRERE CONTRO UN'OPERA PUBBLICA CHE PUO' DANNEGGIARE L'AMBIENTE.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, con sentenza n. 4513/03 ha accolto il ricorso promosso, da alcuni cittadini milanesi con il patrocino dell'avv. Felice C. Besostri, avverso i progetti definitivo ed esecutivo approvati dal Comune di Milano per la realizzazione della "Strada Interquartiere Nord" (anche nota come Gronda Nord) nel tratto tra Via E. Fermi e Via Graziano Imperatore per affermare che si tratta di opera soggetta a valutazione di impatto ambientale.

Il progetto definitivo è stato impugnato con ricorso rg 888/02 notificato il 14 febbraio 2002 ed il progetto esecutivo è stato impugnato con ricorso rg. 2714/02 notificato il 16 settembre 2002. La sentenza n. 4513/03 è stata depositata il 7 ottobre 2003 e quindi in tempi che possono certamente essere definiti brevi. Il Tar Milano ha quindi dimostrato attenzione nei confronti di un ricorso promosso da cittadini preoccupati dell'impatto di un'opera pubblica sull'ambiente e sulla loro salute.

I ricorsi sono stati promossi con il sostegno del Comitato Anti - Gronda Nord.

Il tratto di "Strada Interquartiere Nord" tra Via E. Fermi e Via Graziano Imperatore oggetto di impugnazione ha una lunghezza complessiva di circa 800 mt, due corsie per senso di marcia e nel complesso una piattaforma che nei punti di maggiore ampiezza raggiunge anche gli 80 mt. di larghezza. E' destinato ad essere realizzato all'interno di un'area Naturale Protetta (il Parco Nord di Milano) e a congiungersi con altri tratti in fase di progettazione per formare un unico complesso stradale di oltre 10 Km che collega Quarto Oggiaro a Cascina Gobba.

Il Comune di Milano non aveva sottoposto il Tratto di Strada Interquartiere Nord "Enrico Fermi - Graziano Imperatore" a valutazione di impatto ambientale sostenendo che, trattandosi di una strada INTERQUARTIERE e non di SCORRIMENTO, la valutazione di impatto ambientale non era necessaria.

La sentenza del Tar Milano ha accolto le censure sollevate nel ricorso dall'avv. Felice C. Besostri ed ha annullato i progetti impugnati, affermando che l'opera deve essere assoggettata a VIA (in assenza della quale non sarà dunque possibile avviare i lavori) per i seguenti motivi:

  1. Il tratto Enrico Fermi - Graziano Imperatore, pur considerato come opera in sé compiuta, ha - diversamente e a prescindere dalla classificazione formale di strada Interquartiere attribuita dal Comune di Milano - le caratteristiche oggettive di una "strada di scorrimento" da realizzarsi all'interno di area naturale protetta e quindi soggetta a valutazione di impatto ambientale in forza della normativa nazionale (art. 1, quarto comma e quinto comma, del d.p.r. 12 aprile 1996) che ha recepito le direttive comunitarie vigenti in materia. (dir. 85/337/CEE, come modificata dalla Dir. 97/11/CE).
  2. In secondo luogo (ma non per importanza) il tratto "Enrico Fermi - Graziano Imperatore" è destinato ad iscriversi nel complessivo disegno quale parte della Strada Interquartiere Nord che collegherà i quartieri cittadini di Quarto Oggiaro e Cascina Gobba, e quindi soggetta a valutazione di impatto ambientale, in forza della normativa comunitaria (art. 2, comma 1 dir. 97/11/CE) come interpretata dalla Corte di Giustizia che, in presenza di un'opera destinata ad avere un "impatto ambientale notevole", impone di prescindere dalle classificazioni formali operate dal legislatore nazionale e, a maggior ragione, dalle amministrazioni interessate a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Per il Tar "l'approvazione graduale e differita di singoli progetti non può costituire il modo per esonerare l'ambito complessivo dell'intervento dalla valutazione di impatto ambientale"

In un periodo in cui si approva la Carta Europea, alla sentenza del Tar va indubbiamente il merito di aver ribadito e valorizzato il valore preminente della normativa comunitaria ed il significato dell'appartenenza all'Unione Europea.

E' stata dunque respinta la tesi del Comune di Milano che, considerando che dal punto di vista strettamente letterale la normativa nazionale (e la normativa comunitaria?) assoggetta a VIA le sole "strade di SCORRIMENTO", ha ritenuto che la mera denominazione Strada INTERQUARTIERE (peraltro attribuita con un atto amministrativo dello stesso Comune) fosse sufficiente per omettere ogni verifica dell'impatto dell'opera progettata sull'ambiente, come gli abati che nel Medioevo per rispettare formalmente il venerdì battezzavano "PESCE" un bel pezzo di "MANZO".

Così come sono stati respinti i tentativi del Comune di Milano di negare, con censure puramente formali, il diritto dei cittadini di ricorrere avverso progetti che approvano un'opera pubblica destinata ad essere realizzata e a produrre effetti sul territorio in cui gli stessi abitano. Il Tar ha affermato che il diritto a ricorrere contro un'opera pubblica è connesso "al giudizio sulla astratta possibilità che la qualità di vita della popolazione insediata in loco subisca danni, in termini di possibili ricadute ambientali, per effetto delle scelte effettuate in materia di viabilità..:"

La sentenza ha specificato che fino a quando non sarà fatta la valutazione di impatto ambientale i lavori non potranno cominciare.

Gli espropri, che riguardavano anche le case di abitazione di alcuni cittadini, allo stato non potranno essere eseguiti.

Il Comune di Milano proporrà presumibilmente appello avverso la sentenza del Tar. I cittadini auspicano invece che l'opera venga sottoposta a valutazione di impatto ambientale, evitando così di alimentare inutile ed ulteriore contenzioso e procrastinare la realizzazione dell'opera.

Avv. Felice Besostri

 
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