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STOP
ALLA GRONDA NORD
NON E' UNA STRADA INTERQUARTIERE
BISOGNA FARE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
I LAVORI NON POSSONO INIZIARE
GLI ESPROPRI SONO SOSPESI
L'APPARTENENZA
ALLA COMUNITA' EUROPEA NON E' UN SEMPLICE PRINCIPIO
I
CITTADINI HANNO DIRITTO DI RICORRERE CONTRO UN'OPERA PUBBLICA CHE
PUO' DANNEGGIARE L'AMBIENTE.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, con
sentenza n. 4513/03 ha accolto il ricorso promosso, da alcuni cittadini
milanesi con il patrocino dell'avv. Felice C. Besostri, avverso
i progetti definitivo ed esecutivo approvati dal Comune di Milano
per la realizzazione della "Strada Interquartiere Nord"
(anche nota come Gronda Nord) nel tratto tra Via E. Fermi e Via
Graziano Imperatore per affermare che si tratta di opera soggetta
a valutazione di impatto ambientale.
Il
progetto definitivo è stato impugnato con ricorso rg 888/02
notificato il 14 febbraio 2002 ed il progetto esecutivo è
stato impugnato con ricorso rg. 2714/02 notificato il 16 settembre
2002. La sentenza n. 4513/03 è stata depositata il 7 ottobre
2003 e quindi in tempi che possono certamente essere definiti brevi.
Il Tar Milano ha quindi dimostrato attenzione nei confronti di un
ricorso promosso da cittadini preoccupati dell'impatto di un'opera
pubblica sull'ambiente e sulla loro salute.
I
ricorsi sono stati promossi con il sostegno del Comitato Anti -
Gronda Nord.
Il
tratto di "Strada Interquartiere Nord" tra Via E. Fermi
e Via Graziano Imperatore oggetto di impugnazione ha una lunghezza
complessiva di circa 800 mt, due corsie per senso di marcia e nel
complesso una piattaforma che nei punti di maggiore ampiezza raggiunge
anche gli 80 mt. di larghezza. E' destinato ad essere realizzato
all'interno di un'area Naturale Protetta (il Parco Nord di Milano)
e a congiungersi con altri tratti in fase di progettazione per formare
un unico complesso stradale di oltre 10 Km che collega Quarto Oggiaro
a Cascina Gobba.
Il
Comune di Milano non aveva sottoposto il Tratto di Strada Interquartiere
Nord "Enrico Fermi - Graziano Imperatore" a valutazione
di impatto ambientale sostenendo che, trattandosi di una strada
INTERQUARTIERE e non di SCORRIMENTO, la valutazione di impatto ambientale
non era necessaria.
La
sentenza del Tar Milano ha accolto le censure sollevate nel ricorso
dall'avv. Felice C. Besostri ed ha annullato i progetti impugnati,
affermando che l'opera deve essere assoggettata a VIA (in assenza
della quale non sarà dunque possibile avviare i lavori) per
i seguenti motivi:
-
Il tratto Enrico Fermi - Graziano Imperatore, pur considerato
come opera in sé compiuta, ha - diversamente e a prescindere
dalla classificazione formale di strada Interquartiere attribuita
dal Comune di Milano - le caratteristiche oggettive di una "strada
di scorrimento" da realizzarsi all'interno di area naturale
protetta e quindi soggetta a valutazione di impatto ambientale
in forza della normativa nazionale (art. 1, quarto comma e quinto
comma, del d.p.r. 12 aprile 1996) che ha recepito le direttive
comunitarie vigenti in materia. (dir. 85/337/CEE, come modificata
dalla Dir. 97/11/CE).
-
In secondo luogo (ma non per importanza) il tratto "Enrico
Fermi - Graziano Imperatore" è destinato ad iscriversi
nel complessivo disegno quale parte della Strada Interquartiere
Nord che collegherà i quartieri cittadini di Quarto Oggiaro
e Cascina Gobba, e quindi soggetta a valutazione di impatto ambientale,
in forza della normativa comunitaria (art. 2, comma 1 dir. 97/11/CE)
come interpretata dalla Corte di Giustizia che, in presenza di
un'opera destinata ad avere un "impatto ambientale notevole",
impone di prescindere dalle classificazioni formali operate dal
legislatore nazionale e, a maggior ragione, dalle amministrazioni
interessate a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute
dei cittadini.
Per
il Tar "l'approvazione graduale e differita di singoli progetti
non può costituire il modo per esonerare l'ambito complessivo
dell'intervento dalla valutazione di impatto ambientale"
In
un periodo in cui si approva la Carta Europea, alla sentenza del
Tar va indubbiamente il merito di aver ribadito e valorizzato il
valore preminente della normativa comunitaria ed il significato
dell'appartenenza all'Unione Europea.
E'
stata dunque respinta la tesi del Comune di Milano che, considerando
che dal punto di vista strettamente letterale la normativa nazionale
(e la normativa comunitaria?) assoggetta a VIA le sole "strade
di SCORRIMENTO", ha ritenuto che la mera denominazione Strada
INTERQUARTIERE (peraltro attribuita con un atto amministrativo dello
stesso Comune) fosse sufficiente per omettere ogni verifica dell'impatto
dell'opera progettata sull'ambiente, come gli abati che nel Medioevo
per rispettare formalmente il venerdì battezzavano "PESCE"
un bel pezzo di "MANZO".
Così
come sono stati respinti i tentativi del Comune di Milano di negare,
con censure puramente formali, il diritto dei cittadini di ricorrere
avverso progetti che approvano un'opera pubblica destinata ad essere
realizzata e a produrre effetti sul territorio in cui gli stessi
abitano. Il Tar ha affermato che il diritto a ricorrere contro un'opera
pubblica è connesso "al giudizio sulla astratta possibilità
che la qualità di vita della popolazione insediata in loco
subisca danni, in termini di possibili ricadute ambientali, per
effetto delle scelte effettuate in materia di viabilità..:"
La
sentenza ha specificato che fino a quando non sarà fatta
la valutazione di impatto ambientale i lavori non potranno cominciare.
Gli
espropri, che riguardavano anche le case di abitazione di alcuni
cittadini, allo stato non potranno essere eseguiti.
Il
Comune di Milano proporrà presumibilmente appello avverso
la sentenza del Tar. I cittadini auspicano invece che l'opera venga
sottoposta a valutazione di impatto ambientale, evitando così
di alimentare inutile ed ulteriore contenzioso e procrastinare la
realizzazione dell'opera.
Avv.
Felice Besostri
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