LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286";
- il D.P.R. 30 marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art.3 della legge 6 marzo 1998, n.40";
- il Protocollo d'intesa in materia di immigrazione straniera sottoscritto il 18 dicembre 2001 dalla Regione Emilia-Romagna con gli Enti Locali, le Parti Sociali ed il Forum del Terzo settore, indirizzato ad assicurare pari condizioni di accesso alla vita sociale e lavorativa in Emilia-Romagna agli immigrati stranieri regolarmente presenti e alle loro famiglie;
Constatata la necessità di adeguare la vigente normativa regionale in materia di politiche per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati sia alla nuova normativa nazionale sia alle nuove esigenze emergenti dal territorio regionale collegate alla necessità di operare profondi interventi nel campo della integrazione interculturale che appare essere uno degli obiettivi più rilevanti da conseguire nell'attuale panorama sociale nazionale ed europeo;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la Conferenza Regione-Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sulla proposta della Giunta nella seduta del 16 giugno 2003;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.447/2003;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
di proporre al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 27 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale avente ad oggetto "Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati", nel testo allegato, costituito da 22 articoli, preceduto dalla relazione illustrativa, parti integranti della presente deliberazione.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1) L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna
1.1 Le tre fasi storiche dell'immigrazione.
Per quanto l'immigrazione straniera in Emilia-Romagna sia un fenomeno abbastanza recente è possibile distinguere tre fasi principali.
A circa venti anni fa risalgono i primi inserimenti consistenti di lavoratori egiziani nelle fonderie e nei cantieri edili della provincia di Reggio Emilia.
La prima fase dell'immigrazione è quindi quella degli anni ottanta, quando il fenomeno è ancora molto contenuto: al di sotto delle 30.000 unità e dell'1% della popolazione residente. I paesi di provenienza sono quelli nordafricani e si tratta in particolare di lavoratori maschi adulti.
La seconda fase è quella dell'emergenza in particolare della prima metà degli anni novanta, che in seguito agli sconvolgimenti politici dell'Europa orientale vede crescere l'afflusso dall'area Balcanica (soprattutto Albania).
L'immigrazione straniera tocca le 50.000 unità e la percentuale femminile arriva vicino al 40% del totale.
La terza fase è quella della seconda metà degli anni novanta in cui i ritmi di crescita del fenomeno arrivano al 15% annuo; l'immigrazione tende a stabilizzarsi anche per effetto dei ricongiungimenti famigliari; la percentuale femminile si avvicina al 50%, cresce la presenza dei bambini stranieri nelle scuole. Le aree di provenienza, oltre all'Africa e all'Europa Orientale, si estendono all'Asia ed all'America Latina.
Negli anni più recenti l'immigrazione straniera in Emilia-Romagna è diventato quindi un fenomeno di indubbio rilievo, avendo ormai superato le 200.000 unità, che tocca ormai tutti gli aspetti della società civile.
1.2 Immigrazione e lavoro.
Che il mercato del lavoro sia il motore del fenomeno migratorio è indubbiamente confermato da una analisi del rapporto tra distribuzione territoriale degli immigrati e situazione dei mercati del lavoro provinciali.
Se rapportiamo la presenza degli immigrati ai tassi di disoccupazione provinciali vediamo come esista tra i due valori un rapporto quasi perfetto di inversa proporzione.
Province RER RE MO PR BO PC RN RA FC FE
Percentuale immigrati residenti 3,25 4,3 4,04 3,74 3,54 3,08 3,03 2,55 2,22 1,19
Tasso di disoccupazione 3,8 2,2 2,5 3,4 3,4 5,1 5,4 4,8 3,8 7,0
Minore è il tasso di disoccupazione (Reggio, Modena, Bologna), maggiore è la presenza di immigrati.
Dalle province economicamente più forti della regione l'immigrazione si sta gradualmente estendendo a quelle più deboli.
Questo dato è importante perché pare confermare la tesi secondo la quale non esiste (almeno in prevalenza) una diretta concorrenzialità tra il lavoro degli italiani e quello dei cittadini stranieri immigrati, ma questi tendono piuttosto a ricoprire ruoli che gli emiliano-romagnoli ormai rifiutano come faticosi e poco remunerativi.
1.3 Immigrazione e scuola.
Il fenomeno dei ricongiungimenti famigliari rappresenta una prima fase di maturità dell'immigrazione e tocca dimensioni significative in Emilia-Romagna dalla seconda metà degli anni novanta.
La costante crescita dei minori stranieri viene confermata dai dati delle iscrizioni scolastiche che vedono, negli ultimi anni scolastici un numero crescente di bambini e ragazzi stranieri iscritti alle scuole della nostra regione, dalle materne alle elementari, dalle medie inferiori alle medie superiori.
Il fatto che la regione Emilia-Romagna sia la quarta regione d'Italia per incidenza percentuale dei cittadini stranieri, ma risulti la prima per incidenza percentuale dei bambini stranieri nelle scuole, rappresenta certamente un buon indicatore del grado di integrazione sociale raggiunta, oltre che di stabilità del fenomeno.
1.4 Il mutato quadro normativo nazionale.
La normativa nazionale in materia di immigrazione straniera nel corso degli ultimi anni si è profondamente modificata.
Dapprima con l'introduzione della L. 39/90 contenente i primi elementi di disciplina del fenomeno, poi con la L.40/98 che introduce un disegno complessivo di politiche integrate volte ad assicurare percorsi di accoglienza e di integrazione sociale istituendo un apposito Fondo Nazionale per le politiche migratorie, poi confluito nel Fondo Nazionale politiche sociali, e assegnando un ruolo significativo alle Regioni ed agli Enti Locali.
La recente L.189/2002 ha introdotto alcune modifiche relative alla disciplina dell'ingresso, della permanenza, delle esplusioni e dei ricongiungimenti familiari.
Gli scenari di modifica del fenomeno brevemente riepilogati nei paragrafi precedenti, e le novità della normativa nazionale, contribuiscono a rendere necessario il superamento della vigente normativa regionale ( L.R. 21 febbraio 1990, n.14).
2) Il progetto di legge regionale - illustrazione dell'articolato
Strutturalmente il progetto di legge si compone di 22 articoli, divisi in cinque capi: il capo I pone principi, finalità e destinatari, il capo II descrive la ripartizione istituzionale delle funzioni e la programmazione regionale delle attività, il capo III prevede gli interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale e alla assistenza sanitaria, il capo IV prevede gli interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale, il capo V le disposizioni finanziarie e finali.
CAPO I
Disposizioni generali e norme di principio
Articolo 1: sono stati indicati i riferimenti costituzionali e normativi in ambito comunitario e nazionale, i principi informatori dell'azione legislativa regionale e le finalità degli interventi e delle iniziative previste nel provvedimento legislativo che viene presentato al Consiglio Regionale;
Articolo 2: individua quali destinatari degli interventi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati ai sensi della vigente normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna. La proposta di legge intende prevedere l'allargamento dei destinatari anche ai richiedenti asilo;
CAPO II
Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività
Articolo 3: vengono indicate le funzioni proprie della Regione rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, riconducibili all'esercizio dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio e all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi. Si prevede in particolare quale elemento innovativo di programmazione, la approvazione di un programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
Articolo 4: vengono indicate le funzioni proprie delle Province rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, riconducibili all'attività di approvazione dei piani provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, alla concessione di contributi alle associazioni, nonché alla promozione di percorsi partecipativi alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini stranieri immigrati e di azioni contro la discriminazione;
Articolo 5: vengono indicate le funzioni proprie dei Comuni rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, nell'ambito delle funzioni più generali previste dall'art.15 della L.R. 2/2003 riconducibili alle attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, e alla promozione del concorso dei soggetti del privato sociale alla progettazione e realizzazione dei medesimi;
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale,
alla assistenza sanitaria
Articoli 6-7: definiscono i compiti, le funzioni e la composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Tra le funzioni principali della Consulta, sono previste le attività di proposta alla Giunta regionale nella formulazione del Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, le attività di supporto alla osservazione del fenomeno migratorio , la funzione di supporto alla attività di stima dei fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale delle quote di ingresso necessarie, un ruolo di proposta e osservazione costante in ordine alle iniziative e agli interventi regionali previsti dalla legge regionale ed un ruolo consultivo generale su ogni argomento in materia di immigrazione;
Articolo 8: viene esplicitato l'obiettivo della Regione di promuovere un effettivo protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche a livello locale e di favorire la realizzazione di percorsi partecipativi a livello locale, con particolare attenzione allo sviluppo sul territorio di Consulte locali;
Articolo 9: nell'ambito della cornice normativa vigente (art.44, del D.Lgs. n. 286/98) e di quella di prossima attuazione a livello comunitario in ragione delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea n. 43 del 29 giugno 2000 e n. 78 del 27 novembre 2000, si attribuiscono alla Regione le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la approvazione di un apposito piano regionale di attuazione;
Articolo 10: in stretto raccordo alla normativa di settore nel campo delle politiche abitative (L.R. 24/2001) e delle politiche di promozione della cittadinanza sociale (L.R. 2/2003) si individuano gli interventi che la Regione intende sviluppare al fine favorire la ricerca di una soluzione abitativa, temporanea e definitiva, a favore dei cittadini stranieri immigrati;
Articolo 11: sono indicati i soggetti destinatari dei contributi per le azioni di integrazione sociale e culturale previste nel programma triennale per la integrazione sociale dei cittadini stranieri, che potranno essere Comuni singoli e associati, AUSL, IPAB, Aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti privati senza scopo di lucro;
Articolo 12: introduce una norma di conformità con la specifica normativa nazionale relativa alle misure di protezione e integrazione sociale destinate alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, individuando nel contempo uno specifico ruolo della Regione nella definizione di indirizzi, criteri e modalità di finanziamento per i soggetti attuatori;
Articolo 13: affronta il tema della assistenza sanitaria per la quale si evidenzia una parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini immigrati regolari per quanto attiene il complesso delle attività sanitarie, con particolare attenzione alla cura e tutela delle donne e dei minori.
Per quanto attiene ai cittadini stranieri immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, l'articolo si raccorda alla cornice normativa nazionale la quale dispone la assicurazione delle prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, ed gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva ( tutela della gravidanza e della maternità, vaccinazioni, interventi di profilassi e cura delle malattie infettive, interventi di prevenzione e riduzione del danno).
Infine si evidenzia la necessità di garantire ai cittadini stranieri immigrati un adeguato accesso ai servizi sanitari mediante lo sviluppo di interventi informativi di mediazione interculturale;
CAPO IV
Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Articolo 14: affronta il tema della garanzia di pari condizione di accesso dei bambini stranieri e delle loro famiglie ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio, individuando nella alfabetizzazione alla lingua italiana, nella adozione di modelli educativi interculturali e nella valorizzazione delle lingue e culture di origine, gli elementi principali per una qualificazione del sistema scolastico regionale;
Articolo 15: sancisce per i cittadini stranieri immigrati il diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini. Pertanto in raccordo con gli interventi previsti dalla normativa regionale di settore, la Regione propone e favorisce iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro.
La Regione promuove altresì programmi per l'attività di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'art.23 del D.lgs 286/98;
Articolo 16: sancisce il diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, intende favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale. In tal senso, sono previsti interventi a sostegno e incentivazione dell'inserimento lavorativo, e attività di qualificazione della rete dei servizi per il lavoro.
Si definisce un ruolo innovativo della Regione in quanto soggetto atto a promuovere e sostenere forme sperimentali di intervento promosse congiuntamente dalle parti sociali ( datori di lavoro, rappresentanze sindacali) e dagli enti locali intese ad affrontare congiuntamente ed in stretto raccordo il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo e lavorativo;
Articolo 17: si individuano gli interventi che la Regione intende sviluppare al fine favorire una effettiva integrazione e uno sviluppo della comunicazione interculturale individuando nell'avvio di centri interculturali, nello svolgimento di iniziative pubbliche di informazione, nella realizzazione di iniziative artistiche, culturali e sportive, nella valorizzazione di una specifica professionalità di mediazione socio-culturale e nella formazione degli operatori pubblici, gli assi portanti per una effettiva politica di sviluppo interculturale capace di informare il tessuto sociale emiliano-romagnolo;
Articolo 18: prevede da parte delle Province la concessione di contributi ad associazioni di promozione sociale e di volontariato per attività socio-culturali e assistenziali dedicate ai cittadini stranieri immigrati;
Articolo 19: attraverso la partecipazione della Regione ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, definisce l'obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nel paese di origine;
CAPO V
Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge
Articolo 20: contiene la norma finanziaria per la istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio per la attuazione degli interventi previsti dal presente progetto di legge;
Articolo 21: dispone che la Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituita ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n.14 assuma la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione e continui ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione;
Articolo 22: dispone la abrogazione di tutte le disposizioni della L.R. 21 febbraio 1990, n.14 riferite ai cittadini stranieri immigrati in quanto sostituite dal presente progetto di legge.
PROGETTO DI LEGGE
"Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati"
INDICE
CAPO I Principi, finalità e destinatari
Articolo 1 Principi generali e finalità
Articolo 2 Destinatari
CAPO II Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività
Articolo 3 Funzioni della Regione
Articolo 4 Funzioni delle Province
Articolo 5 Funzioni dei Comuni
CAPO III Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale, alla assistenza sanitaria
Articolo 6 Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Articolo 7 Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Articolo 8 Partecipazione e rappresentanza a livello locale
Articolo 9 Misure contro la discriminazione
Articolo 10 Politiche abitative
Articolo 11 Contributi per interventi socio-assistenziali
Articolo 12 Programma di protezione e integrazione sociale
Articolo 13 Assistenza sanitaria
CAPO IV Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Articolo 14 Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio
Articolo 15 Formazione professionale
Articolo 16 Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali
Articolo 17 Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
Articolo 18 Contributi ad associazioni per attività dedicata ai cittadini stranieri immigrati
Articolo 19 Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine
CAPO V Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge
Articolo 20 Finanziamento degli interventi
Articolo 21 Disposizioni transitorie
Articolo 22 Abrogazioni
CAPO I
PRINCIPI, FINALITA' E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ispirandosi ai principi ed ai valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli a e b), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi, domiciliati nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione della parità di genere, e al principio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
3. In conformità ai principi del decreto legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale e culturale;
b) al reciproco riconoscimento e alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato come disciplinata dall'ordinamento italiano ed europeo.
4. A tale scopo la Regione informa la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:
a) acquisire e diffondere la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche ai fini delle esigenze del mercato del lavoro;
b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche dell'immigrazione;
c) promuovere la conoscenza delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;
e) garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza
tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli o associati;
i) agevolare progetti di rientro dei cittadini stranieri immigrati nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
l) rimuovere i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento lavorativo;
m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni locali del proprio territorio;
n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in particolare donne e minori, vittime di sfruttamento a fini sessuali;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
p) promuovere la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) promuovere percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati ai sensi della vigente normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo i casi esclusi dalla legge dello Stato. Detti destinatari sono denominati, ai fini della presente legge, come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatto salvo i casi esclusi dalla legge dello Stato.
2. I minori stranieri o apolidi sono tutelati sul semplice presupposto della presenza nel territorio regionale.
CAPO II
RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITA'
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. Il Consiglio regionale predispone:
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge; tale programma, formulato, sentita la Conferenza regionale delle autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 6 e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui all'art. 9, nonché delle indicazioni contenute nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV;
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le disposizioni previste dal capo III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in conseguenza di crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale di cui alla lettera a) del comma 2, competono le seguenti funzioni:
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione ai sensi dell'art.9;
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 10;
c) approvazione dei piani provinciali di integrazione sociale e culturale e concessione di contributi per la loro attuazione ai sensi dell'art. 11;
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, modalità di finanziamento e indirizzi, di cui all'art. 12;
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'art. 13;
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'art.5;
g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'art. 14;
h) promozione di interventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. 15;
i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'art. 16;
j) promozione di interventi di integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d);
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'art. 18;
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, ai sensi dell'art. 19.
4. Al fine di monitorare il fenomeno migratorio, la Regione, anche avvalendosi degli strumenti di osservazione del mercato del lavoro nonché della Commissione Regionale Tripartita disciplinata dagli artt. 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003 n.° 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), attua le seguenti funzioni:
a) predisposizione annuale di un rapporto sulla presenza degli stranieri contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
b) raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale;
c) attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali regionali e gli enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché indicazione annuale delle quote necessarie, con riferimento nel triennio successivo, al proprio territorio.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, alle Province compete l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) adottare e proporre all'approvazione della Regione i piani provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, in raccordo con la programmazione dei Piani di Zona prevista dalla legge regionale n. 2 del 2003;
b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini immigrati, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'art. 8, di propria competenza;
c) concedere i contributi alle associazioni, ai sensi dell'art. 18;
d) esercitare ogni altra funzione ad esse attribuite dalla presente legge.
Art. 5
Funzioni dei Comuni
1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, il Comune esercita, in forma singola o in forma associata mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di comuni disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le seguenti funzioni:
a) concorre alla definizione del Piano di investimento dei Piani di Zona così come previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 10;
b) favorisce la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini immigrati in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'art. 8;
c) programma e realizza, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
d) concorre alla realizzazione del programma di protezione e integrazione sociale di cui all'art.12;
e) concorre alle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e loro familiari che versino in stato di bisogno secondo modalità previste da direttive emanate dalla Regione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'art. 118 della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini immigrati.
CAPO III
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALLA ASSISTENZA SANITARIA.
Art. 6
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
1. Al fine di coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in collegamento con i Consigli Territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) formulare proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
b) formulare proposte ed osservazioni sul programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c) supportare la attività di osservazione del fenomeno migratorio da parte della Regione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
d) avanzare proposte e osservazioni in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
e) supportare la Regione nella attività di stima cui all'articolo 3 comma 4, lettera c;
f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é così composta:
a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) n. 9 rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati uno per ciascuna provincia;
c) n. 3 membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
d) n. 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;
e) n. 3 rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna prevista dall'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)
f) n. 3 rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo Settore prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
g) n.1 rappresentante dei Consigli Territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del Ministero degli Interni;
h) n.1 rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
2. I membri della Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale. Per ogni membro effettivo viene designato un membro supplente.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), nonché i criteri di individuazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta é a titolo gratuito fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e alla legge regionale 21 agosto 1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).
Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione al fine di promuovere un effettivo protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi partecipativi a livello locale con particolare attenzione all'equilibrio di genere e alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti Locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. La Regione promuove altresì la istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Ausl, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e in osservanza delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea n. 43 del 29 giugno 2000 e n. 78 del 27 novembre 2000, la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita la funzione di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui all'articolo 12.
2. La Regione nell'ambito del programma triennale regionale di cui all'articolo 3, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.
Art.10
Politiche abitative.
1. La Regione e gli Enti Locali, al fine di sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a favore dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali in grado di svolgere anche un'azione di orientamento e accompagnamento alla soluzione abitativa;
b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall'art.48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), contributi in conto capitale, per la realizzazione di alloggi sociali. Per alloggi sociali si intendono strutture finalizzate a garantire l'accesso ad un servizio abitativo secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il fruitore dell'alloggio sociale deve corrispondere un contributo sul costo del servizio, nell'ambito di parametri minimi stabiliti dalla Regione.
3. La Regione garantisce altresì il diritto alla prima accoglienza dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine concede contributi in conto capitale ai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003.
4. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella Regione, hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di usufruire dei benefici previsti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla legge regionale 24 del 2001, promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso o alla proprietà di alloggi da parte dei cittadini stranieri immigrati.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane, di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti ai cittadini stranieri immigrati, in particolare nei Comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della Regione Emilia-Romagna, volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.
Art. 11
Contributi per interventi socio-assistenziali
1. Per l'attuazione delle iniziative indicate nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), finalizzate alle azioni per l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, la Regione eroga contributi ai soggetti previsti dall'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003. La Giunta regionale disciplina con apposito atto le modalità di erogazione dei contributi.
Art. 12
Programma di protezione e integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti Locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 286 del 1998,ed a quanto previsto dalla legge regionale n.°2/2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale dell'art.3, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Sono garantiti ai cittadini stranieri immigrati regolari, presenti nella Regione Emilia-Romagna, ivi compresi i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 286 del 1998, gli interventi riguardanti il complesso delle attività sanitarie, previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.
2. E' garantita alle donne immigrate la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari. E' altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo recepita con la legge 27 maggio 1991 n. 176.
3. La Regione promuove nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, anche non in regola con il permesso di soggiorno, interventi di prevenzione, cure urgenti e riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio.
3. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende Sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE.
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e
diritto allo studio
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10).
2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), in materia di servizi educativi per la prima infanzia promuove, in collaborazione con gli enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.
3. La Regione, nell'ambito delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia, assume il tema della integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari.
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove e attua iniziative volte a favorire:
a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori e adulti;
b) l'educazione interculturale;
c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 15
Formazione professionale
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale e all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione e le Province, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:
a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 16
Inserimento lavorativo e sostegno ad attività
autonome e imprenditoriali
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in forma cooperativa.
3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi congiuntamente dalle parti sociali e dagli enti locali di competenza, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
Art. 17
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
1. La Regione e gli Enti Locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:
a) l'avvio o l'implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;
b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine e a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;
d) l'avvio o il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;
e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione e alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
f) la formazione degli operatori pubblici preposti alle relazioni con i cittadini stranieri finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.
Art. 18
Contributi ad associazioni per attività dedicata ai
cittadini stranieri immigrati
1. Ai fini dell'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, le Province esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale e assistenziale, svolte da:
a) associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002;
b) associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26);
Art. 19
Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di
origine
1. Attraverso la propria partecipazione ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, la Regione e gli Enti Locali promuovono, nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale vigente in detta materia, iniziative, anche attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nel paese di origine.
2. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in materia di formazione professionale, la Regione e gli Enti Locali incentivano la formazione per l'acquisizione o il perfezionamento delle necessarie professionalità.
CAPO V
NORME DIVERSE, FINANZIAMENTO,ABROGAZIONI DI LEGGE
Art. 20
Finanziamento degli interventi
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ascrivibili alle singole leggi di settore si fa fronte mediante i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
Art. 21
Disposizioni transitorie
1. Nelle more della costituzione della Consulta di cui all'articolo 6, il programma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dal parere di detto organo.
2. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione dell'immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 17. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione risultante dalle abrograzioni di cui all'articolo 22, senza la necessità dello specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.
Art. 22
Abrogazioni e sostituzioni
1. Le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990 si applicano alle politiche a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Ai procedimenti in corso riferiti ai cittadini stranieri immigrati continuano ad applicarsi le disposizioni legge regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal presente articolo.
2. Nell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1990 sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati e i loro familiari.";
b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;
3. Nell'articolo 2 della legge regionale 14 del 1990 la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione".
4. Nell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1990 sono abrogati la lettera c) del comma 1 e il comma 8.
5. L'articolo 5 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Interventi socio-assistenziali)
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai comuni affinchè provvedano, a Titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
a) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni o enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del presente articolo.".
6. L'articolo 6 della legge regionale 14 del 1990 è abrogato.
7. Nell'articolo 7 della legge regionale 14 del 1990 il comma 4 è abrogato.
8. L'articolo 8 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Formazione e riqualificazione professionale)
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria.".
9. L'articolo 9 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Interventi per il diritto allo studio)
1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 25 maggio 1999, n. 10 (diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato) la regione promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati, la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui alla L.R. n. 10 del 1999, promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche post-universitaria.".
10. L'articolo 10 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Provvidenze in materia di edilizia residenziale)
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subrodinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.".
11. Nell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14 del 1990 sono abrogate le seguenti parole: "di immigrati extracomunitari nonché".
12. Nell'articolo 12 della legge regionale 14 del 1990 sono abrogate le seguenti parole: "e gli immigrati".
13. Nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 del 1990 sono abrogate le seguenti parole: " o da immigrati".
14. L'articolo 14 della legge regionale 14 del 1990 è abrogato.
15. Nell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 14 del 1990 sono abrogate le seguenti parole: "e/o immigrati extracomunitari".
16. l'articolo 17 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Interventi a sostegno di attività o iniziative di enti, associazioni e istituzioni)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, ed attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.".
17. Nell'articolo 20 della legge regionale 14 del 1990 sono apportata le seguenti modifiche:
a) la Rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
"Consulta regionale dell'emigrazione";
b) nell'alinea del comma 1, nonché nelle lettere e) e g) sono abrogate le parole "e l'immigrazione";
c) è abrogata la lettera l).
18. Nell'articolo 21 della legge regionale 14 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle medesime;";
b) la lettera f) del comma 1 è abrogata;
c) nel comma 3 è abrogata la lettera "f)";
d) nel comma 5 è abrogata la locuzione "e f)".
19. Nell'articolo 22 della legge regionale 14 del 1990, i commi 2 e 3 sono abrogati.
20. L'articolo 23 della legge regionale 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti)
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'art. 22, comma 6;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.".
21. L'articolo 23 bis della legge regionale 14 del 1990 è abrogato.
22. Nell'articolo 24 della legge regionale 14 del 1990, il comma 10 è abrogato.
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