In allegato il testo della proposta di legge del Comitato Pasolini del Partito dei Comunisti Italiani
Una proposta concreta e positiva:
Progetto di legge: "Norme sulla prevenzione ed assistenza della malattia sociale A.I.D.S."
Il dettato costituzionale, recita come segue: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Tuttavia, pochi sono stati gli interventi tesi, invero, a garantire la citata eguaglianza a tutti coloro che, per condizioni o stato personali, non sono posti sullo stesso piano degli altri cittadini, e non hanno le medesime possibilità di integrazione nel tessuto sociale. È questo il caso, che stiamo trattando, delle persone malate di AIDS.
Proprio al fine di prevenire drammatiche realtà come quelle sommariamente descritte e, parallelamente, di migliorare le condizioni di vita delle persone già colpite dalla malattia, ci siamo proposti il presente intervento normativo.
Intervento che è volto, altresì, a dare attuazione ad un secondo diritto fondamentale, anch'esso di portata assoluta, e codificato dall'art. 32 della nostra Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cura agli indigenti". È nostro dovere, dunque, tramutare in atti concreti i dettami costituzionali, garantire la sicurezza della salute dell'individuo e della collettività e, al tempo stesso, assicurando a tutti le cure e la piena disponibilità di tutti i presidi sanitari o para - sanitari che possiedono la funzione di prevenire o limitare la diffusione della malattia.
Il portatore di una malattia come quella che stiamo trattando non può e non deve essere escluso né emarginato dal normale svolgersi della vita e dal comune sentimento sociale presente nella nostra comunità. Deve essere assistito, ma anche, doverosamente, informato e seguito.
In merito all'infezione da HIV, infatti, il diritto alla salute dell'individuo si pone in essere attraverso una corretta informazione sui metodi di prevenzione e di cura. Allo stesso modo e parallelamente, tutti i cittadini hanno il diritto di usufruire dei mezzi tutti che la scienza medica pone a disposizione per difendersi da tale malattia.
Per questi motivi, per coniugare i diritti di eguaglianza tra i cittadini e il diritto alla salute di tutti, è necessario stabilire e operare le procedure più adatte al fine della prevenzione, della cura, dell'assistenza, delle politiche sociali. Per evitare il silenzio e la mancata informazione Si rende quindi necessario migliorare la realtà normativa regionale alla luce dell'art. 3, dell'art. 32 e dell'art. 117 della Carta Costituzionale; nonché della legge n.135/1990, ed il decreto ministeriale 26 gennaio 1991, come modificato dal D.M. 11 maggio 1991.
Per meglio attuare le politiche socio - assistenziali, con l'art. 1, è costituita l'Agenzia Regionale per il Controllo Epidemiologico della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (A.R.C.E.S.A.) definendone scopi e obiettivi.
All'art. 2 sono indicati i soggetti che andranno a comporre l'Agenzia promovendo la partecipazione di Enti e Associazioni. Con l'art. 3 s'individuano i settori d'intervento dell'Agenzia, la quale dovrà provvedere a redigere un programma annuale, come previsto all'art. 4.
Volendo porre una maggiore attenzione all'attività di prevenzione, al diffondersi della Sindrome da Immunodeficienza acquisita (AIDS), con l'art. 5 è dato mandato alla Giunta di definire un piano per la distribuzione, a prezzi di costo, dei presidi para-sanitari (profilattici) sottoscrivendo convenzioni o accordi con le ditte produttrici e con la catena di distribuzione (ad es. farmacie, distretti e presidi socio assistenziali territoriali).
L'art. 6 prevede le norme finanziarie di supporto alla proposta di legge istituendo un nuovo capitolo di spesa denominato: "Contributi per il finanziamento delle attività A.R.C.E.S.A." con una dotazione annua di Euro 500.000,00. L'art. 7 stabilisce l'efficacia della legge.
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