STATUTO COMPAGNIA
Arcieri del Bosco di Artemide (04 ARTE)
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1 E costituita la Compagnia di tiro con larco denominata Compagnia Arcieri del Bosco di Artemide, società sportiva con sede c/o Elena Urgnani Viale Beatrice dEste 34 20122 Milano.
La società è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro né diretto né indiretto.
ARTICOLO 2 La Compagnia ha come scopo primario la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con larco in tutte le sue specialità. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Compagnia si propone di promuovere gare, incontri e manifestazioni di tiro con larco nonché qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto. La Compagnia viene affiliata alla FIARC, Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, impegnandosi, per sé e per i propri Soci, all'osservanza dello Statuto Federale, dei Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali.
La Compagnia si propone come scopi secondari la promozione di corsi e di attività di aggiornamento e culturali relative alla conoscenza della natura, del suo funzionamento e delle pratiche che consentono di vivere in armonia con essa; la diffusione di una cultura mirata alla corretta convivenza della razza umana con animali e piante e in armonia con lecosistema; la realizzazione in proprio o in collaborazione con altri soggetti di pubblicazioni di varia natura (monografie, riviste, webzine, siti web) relativi allarcieria o alla conoscenza della natura.
Articolo 2 bis: La compagnia, in quanto associazione, può accettare donazioni.
SOCI
ARTICOLO 3 Sono previste le seguenti categorie di Soci: a) Soci Ordinari b) Soci Scout c) Soci Cuccioli d) Soci Familiari e) Soci Onorari Chiunque desideri diventare Socio della Compagnia è tenuto a presentare domanda nel modo e nella forma stabilita dal Regolamento. a) Sono Soci Ordinari coloro che, in base alle norme del Regolamento, siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo. b) Sono Soci Scout coloro che compiono il tredicesimo anno di età e che non abbiano compiuto il diciassettesimo anno entro lanno Sociale in corso. c) Sono Soci Allievi coloro che compiono il settimo anno di età e non abbiano compiuto il tredicesimo anno entro lanno Sociale in corso. d) Sono Soci Familiari tutti i soci
maggiorenni appartenenti alla famiglia di un Socio Ordinario. e) I Soci Onorari vengono nominati per meriti eccezionali su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci allAssemblea annuale e non sono tenuti a pagare la quota Sociale. I Soci Scout e Cuccioli devono presentare allatto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà. I Soci Ordinari, Scout, Cuccioli e Familiari sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nella misura stabilita dallassemblea dei Soci. La quota sociale non è trasferibile a terzi, né essere resa in caso di recesso. I Soci di ogni categoria possono essere tesserati anche ad altre Compagnie.
ARTICOLO 4 La qualifica di Socio si perde:
a) Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire alla Compagnia al massimo trenta giorni prima della scadenza dellanno Sociale. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario dal pagamento della quota sociale. b) Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota sociale. c) Per espulsione: lespulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 5 Sono Organi Sociali: a) LAssemblea dei Soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche in seno alla Compagnia ed ai suoi organi non sono retribuite.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 6 lAssemblea Ordinaria è composta dai Soci Ordinari e Familiari maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto. LAssemblea dei Soci si riunisce almeno una volta allanno ed ha il compito di provvedere alla nomina delle cariche sociali e di deliberare: a) sullattività di Compagnia; b) sul preventivo di gestione delle spese; c) sul bilancio consuntivo; d) sullentità delle quote sociali; e) su ogni altro argomento iscritto allordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi. LAssemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data di convocazione
con avviso scritto. Ogni Socio Ordinario e Familiare maggiorenne potrà iscrivere argomenti allordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 10 giorni prima della data dellAssemblea con lettera scritta. LAssemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno un terzo. LAssemblea annuale deve tenersi non oltre 30 giorni dal termine dellanno sociale (stabilito dal Regolamento). Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante lanno sociale e devono essere convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. Per queste assemblee valgono le stesse modalità di avviso e di validità dellAssemblea Ordinaria.
ARTICOLO 7 I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio non può avere più di una delega. Le deliberazioni dellAssemblea sono prese a maggioranza di voti, eccezione fatta per quanto previsto allArt. 17 del presente Statuto. In caso di parità la proposta in discussione sintende respinta; il Presidente dovrà allora rimettere ai voti per una seconda volta la proposta che sintenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 8 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 2 Consiglieri sino ad un massimo di 8. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dallAssemblea dei Soci secondo le modalità previste dal Regolamento di Compagnia; le cariche sociali hanno una durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo nominerà tra i Consiglieri un Vicepresidente e un Segretario.
ARTICOLO 9 Il Consiglio Direttivo ha il compito: a) di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dellAssemblea; b) di attendere allamministrazione sociale; c) di curare losservanza delle norme statutarie e regolamentari e di comminare eventuali sanzioni disciplinari; d) di sottoporre allesame dellAssemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi; e) di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari; f) di deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dal sodalizio; g) di dare esecuzione delle delibere delle assemblee; h) di distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni; i) di adempiere a tutte
le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Compagnia che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.
ARTICOLO 10 Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.
ARTICOLO 11 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti . La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano almeno due Consiglieri oltre il Presidente.
PRESIDENTE
ARTICOLO 12 Il Presidente rappresenta la Compagnia sia nei rapporto interni che in quelli esterni. Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In casi di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
DISCIPLINA
ARTICOLO 13 Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dellassemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dellonore e del decoro sportivo. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. Lorgano competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14 Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati.
ARTICOLO 15 I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti: a) Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale. b) Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritto in seno alla Compagnia. c) Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nellesclusione a vita del Socio dalla Compagnia.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 16 I Revisori dei Conti, in numero di 2, vengono eletti dallAssemblea e restano in carica un anno. Devono controllare annualmente il rendiconto finanziario, riscontrarne lesattezza delle voci con lesame dei giustificativi e presentare allAssemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario metterà a disposizione del Collegio tutti i documenti di cassa quando esso ne faccia richiesta. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente e Consigliere.
MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA
ARTICOLO 17 Il presente Statuto può essere modificato dallAssemblea dei Soci qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei Soci presenti allAssemblea convocata per tale scopo. LAssemblea è valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 18 In caso di scioglimento della Compagnia il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 19 Il patrimonio della Compagnia è costituito: a) da beni mobili ed immobili; b) da eventuali attività di gestione; c) dai contributi straordinari versati dai Soci; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere distribuiti ai Soci, bensì destinati ad un utilizzo sociale nellesercizio successivo.
ARTICOLO 20 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme statutarie federali.
REGOLAMENTO DI COMPAGNIA
Compagnia Arcieri del Bosco di Artemide (04 ARTE)
ARTICOLO 1 LAnno Sociale inizia il 15 Ottobre e termina il quattordici Ottobre di ogni anno.
SOCI
ARTICOLO 2 Tutti coloro che aspirano alla qualifica di Socio, presenteranno domanda indirizzata al Presidente della Compagnia, previo periodo tecnico attitudinale, le cui modalità verranno stabilite del Consiglio Direttivo di Compagnia. La domanda del neofita dovrà essere garantita dalla firma di un Socio che se ne assumerà la responsabilità per tutto il periodo di prova, allegando la quota federale, ciò per garantire la copertura assicurativa durante il periodo di prova.
Il Consiglio Direttivo si riserva di non accettare liscrizione allassociazione di persone a qualsiasi titolo sgradite. La comunicazione della non accettazione fra i soci dellassociazione deve avvenire in forma scritta entro i primi tre mesi. Nel caso in cui laspirante socio avesse già pagato la quota annuale ha diritto al risarcimento del periodo non usufruito.
QUOTE SOCIALI
ARTICOLO 3 Le quote sociali stabilite dallAssemblea, unitamente alla quota federale, dovranno essere versate dai Soci entro il primo mese dellAnno Sociale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 4 Per la normativa inerente alle convocazioni ed alle delibere dellAssemblea dei Soci si fa riferimento agli articoli 6 e 7 dello Statuto.
COMPORTAMENTO DEI SOCI
I soci sono tenuti a comportarsi correttamente sul campo, ad avere cura dei bersagli, a seguire le norme di sicurezza, in particolare a non tirare verso lalto, né contro persone o animali vivi, a non danneggiare gli alberi. Nel caso in cui un socio si comporti in maniera impropria, vuoi trasgredendo il regolamento relativo alluso del campo (in particolare alle norme sulla sicurezza), vuoi arrecando molestia agli altri soci, con aggressioni fisiche o verbali, vuoi danneggiando volutamente gli impianti, gli attrezzi, la terra o gli alberi, o rivolgendo larco contro animali vivi, dopo una ammonizione verbale da parte del presidente o del vice presidente, scatterà la procedura disciplinare, che potrà giungere fino alla sospensione o allallontanamento del socio molesto, come stabilito dagli articoli 13, 14, 15, dello Statuto della Compagnia. In questultimo caso nessun risarcimento è dovuto per il periodo di tempo pagato ed
eventualmente non usufruito.
ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 5 Possono presentarsi candidati alle cariche sociali previste dallo Statuto i Soci Ordinari e Familiari maggiorenni. Chi intende porre la sua candidatura per lelezione a Consigliere o Revisore dei Conti dovrà darne comunicazione al Segretario prima del termine dellAnno Sociale. Il Segretario provvederà ad allegare allavviso di convocazione dellAssemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nel caso che le candidature non coprano il numero di cariche previste dallo Statuto potranno essere accettate candidature nel corso dellAssemblea.
ARTICOLO 6 E diritto dei Soci in Assemblea il richiedere ai candidati al Consiglio Direttivo di esporre il programma di massima che intendono svolgere in caso di elezione.
ARTICOLO 7 LAssemblea elegge i Consiglieri ed i Revisori dei Conti votando tanti nominativi quanti sono i posti vacanti. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo verranno attribuite al Consiglio Direttivo stesso in sede di Assemblea o al più tardi alla prima riunione
INCARICHI SPECIALI
ARTICOLO 8 Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più tra gli Istruttori Federali presenti in Compagnia quale responsabile dei corsi di istruzione.
DIRETTORE SPORTIVO
ARTICOLO 9 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Sportivo che abbia la responsabilità dellorganizzazione e del coordinamento dellattività sportiva. Il Direttore Sportivo risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 10 Il presente regolamento può essere modificato dallAssemblea dei Soci, in una riunione convocata allo scopo, qualora la modifica sia approvata dai due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti.
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