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Accordo Governo-Regioni

 

ACCORDO GOVERNO – REGIONI del 24/2/2000

Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione degli standards minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture delle strutture della formazione professionale.  

  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano.

VISTO l’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di riordino della formazione professionale;

 VISTI gli articoli 140, 143 e 144 del decreto legislativo 112/98 che conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia della formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato di cui al richiamato articolo 142, affidando a questa Conferenza la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema di formazione professionale;

 VISTO l’articolo 142, comma 1, dl decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che individua le competenze mantenute in capo allo Stato in materia di formazione professionale;

 VISTO il comma 2 del richiamato articolo 142 che dispone che, in ordine alle suddette competenze mantenute in capo allo Stato, ad esclusione di quelle di cui alla lett. l) del comma 1, questa Conferenza esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta;

   che, nella seduta del 10 febbraio 2000 di questa Conferenza, le Regioni, nel rendere parere sul disegno di legge recante “Delega al Governo in materia professionale” hanno evidenziato la necessità di pervenire, in attesa di un intervento normativo in materia, ad un accordo. per coordinare l’esercizio delle competenze affidate allo Stato e alle Regioni relative al complesso sistema della formazione professionale;

  VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 16 dicembre 1999 (Atti Rep. n. 200) tra il ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane per l’individuazione per gli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego;

  VISTOla proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmessa il ……….. nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Stato-regioni il 15 febbraio 2000;

  VISTOl’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

 VISTOl’articolo 4,comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

  Acquisito l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

   S A N C I S C E

Il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

  -          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

  CONSIDERATA la necessità di garantire un efficace coordinamento tra loro, nel rispetto delle diverse competenze nell’esercizio delle attività finalizzate al sistema della formazione professionale;

RITENUTO che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi all’individuazione degli standards delle qualifiche professionali e dei crediti formativi, occorra definire standards minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

  RITENUTO che, per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale, ivi comprese quelle che svolgono attività di orientamento, tirocinio e azioni formative integrate, occorra definire requisiti minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

  CONSIDERATA la complessità e la rilevanza dell’intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l’utilizzazione delle risorse a disposizione;

   C O N V E N G O N O

  -          per quanto concerne la formazione continua, di fare riferimento alle intese già raggiunte tra Istituzioni pubbliche e Parti sociali con l’accordo del 22 dicembre 1998 “Patto per lo sviluppo e l’occupazione”;

1)       Accreditamento delle strutture formative  – (all. A);

2)       Certificazione delle competenze professionali – (all. B);

3)       Ristrutturazione degli enti di formazione – (all. C).

ALLEGATO A

(Accreditamento delle strutture formative)

  Le strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono svolgere attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, presso sedi operative accreditate ai sensi di quanto di seguito indicato:

a)       l’accreditamento viene effettuato dalle Regioni con riferimento a ciascuna sede operativa delle strutture pubbliche e private in relazione a tipologie di attività;

b)       l’accreditamento è concesso previa valutazione della documentazione prodotta da ciascuna sede operativa relativamente ai criteri e requisiti indicati alla successiva lettera c) ed a condizione dell’impegno ad applicare per il personale il contratto collettivo di lavoro di riferimento nonché ad accettare il sistema di controlli pubblici, che può essere esercitato anche mediante ispezioni. Dell’avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell’inserimento delle strutture in un elenco nazionale;

c)       entro sei mesi dall’adozione del presente accordo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce i requisiti ed i criteri minimi di valutazione delle sedi operative ai fini dell’accreditamento, sulla base dei seguenti indicatori da stabilirsi anche in rapporto alle strutture di appartenenza:

1)      capacità gestionali e logistiche;

2)      situazione economica;

3)      disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento;

4)      livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzati;

5)      interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Le sedi operative delle strutture pubbliche e private certificate ai sensi del sistema di qualità  ISO 9001, al fine di ottenere l’accreditamento devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), nn. 4) e 5). Le strutture di nuova costituzione possono richiedere l’accreditamento per le proprie sedi operative purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), nn. 1), 2) e 3). A tali sedi sarà rilasciato un accreditamento provvisorio; entro un biennio la regione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti di cui alla predetta lettera c), nn. 4) e 5);

d)       l’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale di cui all’articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione;

e)       sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento, ai sensi del presente allegato, i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell’amministrazione alla quale ne è affidata la gestione, anche in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), in quanto compatibili, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo modalità idonee ai fini della certificazione.

 

 

ALLEGATO B

(Procedure per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali)

  a)       Al fine dell’adozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si conviene di istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione formata dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, e delle regioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dell’esame istruttorio della Commissione e delle elaborazioni effettuate dall’ISFOL sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori formula le proposte di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 24 giugno 1997, n. 196, relative ai criteri ed         alle modalità di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito del sistema di formazione professionale ai fine di assicurare l’omogeneità delle certificazioni su tutto il territorio nazionale ed il loro riconoscimento in sede di Unione europea;

b)       le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate ai sensi dell’Allegato A, mediante lo svolgimento di un’attività lavorativa o di formazione continua, nonché mediante attività di tirocinio o di autoformazione, sono certificate, anche su richiesta degli interessati dalle regioni;

c)       la certificazione delle competenze è effettuata dalle regioni, nei modi previsti dalle leggi regionali, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, definiti sulla base delle proposte di cui al presente allegato;

d)       sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura professionale. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o dell’inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti, Agenzie formative e regioni interessate.

    

ALLEGATO  C

(Ristrutturazione degli enti formativi)

  Nell’ambito del riordino e della qualificazione del sistema formativo, le regioni possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, piani di intervento per il finanziamento di progetti di ristrutturazione avendo a riferimento i piani degli enti di formazione interessati.