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Accordo Governo-Regioni |
ACCORDO GOVERNO – REGIONI del 24/2/2000
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Proposta
di accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per l’individuazione degli standards minimi delle qualifiche
professionali e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle
strutture delle strutture della formazione professionale. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le
Province autonome di Trento e Bolzano. VISTO
l’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di riordino
della formazione professionale; VISTI
gli articoli 140, 143 e 144 del decreto legislativo 112/98 che
conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella
materia della formazione professionale, salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato di cui al richiamato articolo 142, affidando a questa
Conferenza la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi
nazionali e regionali del sistema di formazione professionale; VISTO
l’articolo 142, comma 1, dl decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 che individua le competenze mantenute in capo allo Stato in materia di
formazione professionale; VISTO
il comma 2 del richiamato articolo 142 che dispone che, in ordine alle
suddette competenze mantenute in capo allo Stato, ad esclusione di quelle
di cui alla lett. l) del comma 1, questa Conferenza esercita funzioni di
parere obbligatorio e di proposta; VISTOl’articolo
4,comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in
questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività
di interesse comune; Il
seguente accordo, nei termini sottoindicati: RITENUTO
che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti,
relativi all’individuazione degli standards delle qualifiche
professionali e dei crediti formativi, occorra definire standards minimi
al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio
nazionale; -
per quanto concerne la formazione continua, di fare riferimento alle
intese già raggiunte tra Istituzioni pubbliche e Parti sociali con
l’accordo del 22 dicembre 1998 “Patto per lo sviluppo e
l’occupazione”; 1)
Accreditamento delle strutture formative
– (all. A); 2)
Certificazione delle competenze professionali – (all. B); 3)
Ristrutturazione degli enti di formazione – (all. C). ALLEGATO
A (Accreditamento
delle strutture formative) a)
l’accreditamento viene effettuato dalle Regioni con riferimento a
ciascuna sede operativa delle strutture pubbliche e private in relazione a
tipologie di attività; b)
l’accreditamento è concesso previa valutazione della documentazione
prodotta da ciascuna sede operativa relativamente ai criteri e requisiti
indicati alla successiva lettera c) ed a condizione dell’impegno ad
applicare per il personale il contratto collettivo di lavoro di
riferimento nonché ad accettare il sistema di controlli pubblici, che può
essere esercitato anche mediante ispezioni. Dell’avvenuto accreditamento
e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell’inserimento
delle strutture in un elenco nazionale; c)
entro sei mesi dall’adozione del presente accordo, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, definisce i requisiti ed i criteri minimi di valutazione
delle sedi operative ai fini dell’accreditamento, sulla base dei
seguenti indicatori da stabilirsi anche in rapporto alle strutture di
appartenenza: 1)
capacità gestionali e logistiche; 2)
situazione economica; 3)
disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di
direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e
progettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento; 4)
livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività
precedentemente realizzati; 5)
interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul
territorio. Le
sedi operative delle strutture pubbliche e private certificate ai sensi
del sistema di qualità ISO
9001, al fine di ottenere l’accreditamento devono dimostrare il possesso
dei requisiti di cui alla lettera c), nn. 4) e 5). Le strutture di nuova
costituzione possono richiedere l’accreditamento per le proprie sedi
operative purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), nn.
1), 2) e 3). A tali sedi sarà rilasciato un accreditamento provvisorio;
entro un biennio la regione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti
di cui alla predetta lettera c), nn. 4) e 5); d)
l’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello
svolgimento delle attività di formazione professionale di cui
all’articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed
attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di
riscontrata difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che
ne avevano determinato la concessione; e)
sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento, ai sensi del presente
allegato, i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività
formative per il proprio personale. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a
rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle
amministrazioni titolari delle forme di intervento o
dell’amministrazione alla quale ne è affidata la gestione, anche in
coerenza con i criteri di cui alla lettera b), in quanto compatibili, e ad
attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo
modalità idonee ai fini della certificazione. ALLEGATO
B (Procedure
per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze professionali) b)
le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare
ad attività di formazione professionale realizzate da strutture
accreditate ai sensi dell’Allegato A, mediante lo svolgimento di
un’attività lavorativa o di formazione continua, nonché mediante
attività di tirocinio o di autoformazione, sono certificate, anche su
richiesta degli interessati dalle regioni; c)
la certificazione delle competenze è effettuata dalle regioni, nei modi
previsti dalle leggi regionali, nel rispetto dei criteri e dei principi di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, definiti sulla base delle proposte di cui al presente allegato; d)
sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono
patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui ed il cui insieme
organico costituisce una qualifica o figura professionale. Al fine di
documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite le regioni
istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui verranno annotati
anche i crediti formativi che possono essere conosciuti, ai fini del
conseguimento di un titolo di studio o dell’inserimento in un percorso
scolastico, sulla base di specifiche intese tra Ministeri competenti,
Agenzie formative e regioni interessate. ALLEGATO
C (Ristrutturazione
degli enti formativi) |