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COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA -
ART.
3. Tutti
i cittadini hanno pari
dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
E'
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di
fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
ART.
33. L
'arte
e la scienza sono libere
e libero ne è
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto
di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e
gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per laconclusione
di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
ART.
34. La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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Ultimo
aggiornamento 21/5/2012
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